Apprendistato / Conciliazione
Informativa per aziende e dipendenti
Apprendistato professionalizzante
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all’occupazione dei giovani. Questa tipologia contrattuale, oltre all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, è finalizzata anche alla loro formazione: l’azienda infatti si impegna a fornire all’apprendista la formazione professionale all’interno del rapporto di lavoro.
Sono interessati i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (inteso fino a 29 anni e 364 giorni), ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D. Lgs. 226/2005.
La durata del rapporto varia in ragione della qualifica da raggiungere ed è compresa tra un minimo di due anni ed un massimo di tre, ferma restando l’individuazione di una durata maggiore per quelle figure professionali aventi contenuti competenziali omologhi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiane.
Con riferimento alla durata ed ai contenuti dell’attività formativa professionalizzante, l’Accordo di riordino complessivo dell’apprendistato nel settore terziario, distribuzione, servizi sottoscritto in data 24/03/2012 precisa che il percorso formativo dell’apprendista viene stabilito in base alla qualifica professionale ed al livello di inquadramento che lo stesso dovrà raggiungere.
Si evidenzia che l’accordo disciplina solo la formazione professionalizzante, lasciando alle Regioni la previsione della formazione di base e trasversale.
Commissione Paritetica Bilaterale
Le aziende che intendono assumere utilizzando la tipologia contrattuale di apprendistato professionalizzante sono tenute a richiedere il preventivo parere di conformità all’ente bilaterale territorialmente competente, come previsto dall’art. 4 dell’Accordo di riordino complessivo della Disciplina dell’ Apprendistato nel settore terziario, distribuzione e servizi siglato in data 24 marzo 2012, e successive modifiche, parte integrante del vigente CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi.
Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione Paritetica Bilaterale è tenuta alla verifica della congruità del rapporto numerico tra apprendisti e lavoratori qualificati, dell’ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui vedi art. 17 del sopracitato accordo.
La Commissione Paritetica Bilaterale è una struttura all’interno dell’Ente Bilaterale che ha specifiche funzioni relative ai contratti di lavoro. E’ costituita da 6 membri dei quali tre appartenenti all’associazione dei datori di lavoro e tre alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, con l’obiettivo di garantire nella bilateralità la difesa dei diritti dei datori di lavoro da una parte e dei lavoratori dipendenti dall’altra.
La Commissione si riunisce ogni 15 giorni per svolgere le funzioni ad essa demandate dal vigente CCNL e per il rilascio del parere di conformità relativo all’instaurazione di rapporti di lavoro con contratto di apprendistato professionalizzante.
Le aziende interessate a richiedere il parere di conformità devono far pervenire all’Ente la modulistica completa in ogni sua parte entro le ore 12 del giorno che precede la data fissata per la riunione della Commissione.
Commissione di Conciliazione
La Commissione di Conciliazione per le vertenze di lavoro è costituita ai sensi degli art. 37, 37 bis e 38 del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi del 30 marzo 2015 e svolge le funzioni di conciliazione obbligatoria delle controversie tra datori di lavoro e lavoratori (individuali e plurime).
L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata denuncia la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione per mezzo lettera raccomandata A/R , trasmissione tramite email o Pec o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale, tramite la segreteria tecnica, provvederà entro venti giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98.
Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo verrà depositato a cura della Commissione di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.
Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 183/2010 e dal D. Lgs. 80/98 e dal D. Lgs. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione.